La riforma dell'attività di lobbying

scritto da Redazionemercoledì 7 novembre 2007

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Una disciplina per l’attività di rappresentanza degli interessi. Il famoso quadrato decisionale che si vede riconosciuto dal Legislatore. Una novità assai rilevante per il “nostro mondo”: è la prima volta infatti che il Governo italiano, con propria determinazione, prende atto dell’esistenza e del ruolo dei gruppi di interesse e della conseguente necessità di disciplinarne l’attività. In passato, i tentativi normativi su questa complessa e delicata materia erano stati demandati all’iniziativa di singoli parlamentari, con esiti, come noto, non felici.

Pertanto, è importante che l’Esecutivo abbia fatto conoscere la propria visione sul tema.

Da qualche settimana si è parlato sui media (nuovi e vecchi) di questo disegno di legge del Governo. Non potevamo tirarci indietro nel commentare anche noi il contenuto della riforma, che approda in questi giorni in Parlamento, proprio in quel Senato dove senza l’accordo con l’Opposizione, come testimoniamo i dati dell’Osservatorio del Servizio Studio della Camera, difficilmente si perviene ad una soluzione normativa che abbia probabilità di approvazione definitiva.

Apprezzando l’iniziativa del governo e lo spirito del provvedimento (condivisibile e adeguato), ci concentreremo sugli aspetti più problematici che, a nostro avviso, meriterebbero un ulteriore approfondimento e degli accorgimenti nel corso dell’auspicabile disamina parlamentare.

La prima “zona buia” è la specificazione delle finalità (art. 1), già indicata nel titolo della proposta. L’aggettivazione della rappresentanza di interessi – “particolari” – definita grossolanamente come rilevanza non generale dell’interesse medesimo, rischia di essere riduttiva e fuorviante. Ma quale sarebbe infatti l’interesse generale se non lo caratterizziamo? La riduzione dell’IVA sui dischi musicali o gli eco-incentivi per i veicoli di nuova generazione rappresentano interessi di tipo generale o particolare? Qui la letteratura si spreca e si divide, sul ruolo dei gruppi nel processo decisionale pubblico e soprattutto nella definizione e ricerca dell’interesse diffuso. Questione di difficile decodificazione, ma l’impostazione che traspare dal provvedimento sembra quella (vetusta e superata) di differenziare le attività di lobbying a seconda del soggetto proponente (si veda a tal proposito l’articolo 9 sulle “Esclusioni”).

Ma a parte questa prima aporia, apparentemente linguistica, un altro problema serio lo pone l’art. 2 sul quadro definitorio con l’individuazione degli attori del processo: i “decisori pubblici”. Il testo prevede che rientrino in tale “contenitore” soltanto pochi soggetti: sostanzialmente il solo Governo (Presidenza del Consiglio, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari a cui si aggiungono i dirigenti delle rispettive amministrazioni) e i vertici delle Autorità indipendenti.

Resterebbero esclusi dunque il Parlamento e tutti i decisori pubblici locali (Regioni, Provincia e Comuni).

Se possiamo comprendere le finalità della norma (evitare il conflitto di competenze con altri soggetti istituzionali) appare evidente che si tratta di un limite e di un’anomalia della normativa.

L’art. 8 desta qualche perplessità. Nel senso che prevede un impianto sanzionatorio (e su questo punto nessuna obiezione di sorta) ma la sanzione viene comminata dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) senza contraddittorio. Per questa procedura sarebbe stato forse più opportuno prevedere che l’iscritto al registro sia chiamato a rispondere prima che la sanzione venga presa.

L’ultimo articolo (art. 9) è quello più interessante, quello relativo alle c.d. “Esclusioni”, che appare indissolubilmente legato con l’articolo 1.

La normativa non si applica a:

  • Gli enti pubblici (o associazioni o soggetti rappresentativi di enti pubblici e cioè ad esempio l’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani o l’UNCEM, Unione Nazionale Comunità Enti Montani ecc.). Esclusione incomprensibile, posto che questi soggetti fanno attività di lobbying così come gli attori privati. D’altra parte, i lobbisti delle varie regioni italiane presenti a Bruxelles devono sottostare alle stesse regole dei lobbisti delle aziende private. Singolare che quello che vale in Europa non debba valere anche in Italia.
  • Gli esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell’ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d’intesa e altri strumenti di concertazione. Questa è una vera novità nel senso che, in linea di principio, viene finalmente esplicitato che i soggetti sopra indicati svolgono anche attività di lobby e che quindi, quando indossano l’abito del lobbista devono sottostare alle stesse regole degli altri. Se il contesto è però quello del rinnovo contrattuale o della riforma del mercato del lavoro ecc. e siedono allo stesso tavolo con la controparte e il Decisore, allora sono esclusi. Assai complesso… ma almeno è stata evitata l’ipocrisia dell’esclusione totale.

Per concludere, il Disegno di legge è sicuramente un passo avanti perché introduce nel dibattito politico il ruolo e l’attività dei gruppi di interesse con un approccio serio e apprezzabile. L’impianto nel complesso è soddisfacente e rappresenta anche per il futuro il punto di partenza. L’obiettivo deve essere quello di integrare il testo per migliorarlo e renderlo ancora più aderente alle normative internazionali e alle best practices.

“Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi particolari” (testo del disegno di legge in formato Pdf).

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