Testamento Biologico: settimana decisiva in Commissione Sanità

scritto da Fabio Bistoncinimartedì 24 febbraio 2009

in Politica interna

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Comincia oggi la settimana decisiva per la legge sul testamento biologico.

La base di partenza è un testo proposto da Relatore su cui sono stati presentati molteplici emendamenti, alcuni dei quali anticipati dalla stampa.

E anche su questo punto emergono con chiarezza tutte le divisioni all’interno del PD.

Non drammatiche, per carità, ma che un partito non riesca a presentare una posizione comune su di un tema così importante è un dato che dovrebbe allarmare i suoi leader.

Anche per questo motivo oggi il neo segretario Franceschini “corre” in Senato ad incontrare il gruppo PD. Vedremo se riuscirà a trovare una soluzione.

Comunque i testo su cui si sta discutendo è questo: Legislatura 16º – 12ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 63 del 19_02_2009.pdf

Lo proponiamo ai nostri lettori con pochi commenti che riserviamo per un altro post.

10 articoli dunque.

Il primo contiene esclusivamente l’enunciazione di principi sulla tutela della vita e della salute mentre nell’art. 2 si ribadisce il divieto di eutanasia e di suicidio assistito. Il secondo comma dello stesso articolo specifica che l’attività medica non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente.

E’ il riferimento alla “coscienza” che ci preoccupa dal momento che si potrebbe prefigurare la possibilità dell’accanimento terapeutico

Dubbio che però ci viene fugato con l’art. 3 che, appunto, prevede il divieto dello stesso.

L’articolo successivo, il 4 , specifica il senso e il significato del consenso informato.

Principio importante dal momento che è nostro diritto sapere di cosa e come siamo curati ed eventualmente rifiutare i trattamenti.

Ma cominciamo ad arrivare al “nocciolo” della questione con l’art. 5 (Dichiarazioni anticipate di trattamento).

Consiste nell’esplicitazione del nostro orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di “fine vita” nel caso di perdita della coscienza.

Più nel dettaglio, ciascuno può dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità; e trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico e più avanti la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invalidanti”.

Il comma 6 è quello su cui si stanno concentrando le attenzioni di tutti.
Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

In questo modo sarà impossibile la riproposizione di un “caso Englaro” dal momento che alimentazione e idratazione vengono considerate non un trattamento terapeutico ma forme di sostegno vitale e quindi non possono rientrare nella dichiarazione.
L’art. 6 fissa le modalità “burocratiche” con cui deve essere predisposta la DAT:
- davanti a un notaio e a un medico;
- dura 3 anni rinnovabili rifacendo l’atto;
- può essere revocata in ogni momento;
- deve essere inserita presso un Registro Unico tenuto presso il Consiglio Nazionale del Notariato e consultabile in via telematica (questo ultimo aspetto è previsto dall’art. 10).

Quanti di noi avranno tempo e voglia di sottoporsi a tale trafila?
L’impressione è che l’articolo sia stato scritto per limitare il più possibile l’utilizzo di tale strumento.

Gli artt. 7 – 8 – 9 definisco i ruoli del Fiduciario, del medico e dell’autorizzazione giudiziaria.
Sul medico, si introduce, per l’ennesima volta!!!!, l’obiezione di coscienza. Il comma 5 dell’art. 8 infatti prevede che Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero.
Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

Al testo sono stati presentati molti emendamenti. Che analizzeremo non appena disponibili (e cioè domani).

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{ 1 commento }

Isabella febbraio 25, 2009 alle 18:18

Riassume il mio pensiero la lettera pubblicata sulla Rivista Micromega firmata da Umberto Veronesi, Stefano Rodotà, Paolo Flores e Andrea Camilleri indirizzata al neo leader del Pd.

“E’ evidente il carattere anticostituzionale di tale legge, ma anche il suo carattere semplicemente disumano. Purtroppo gli emendamenti proposti dal suo partito (primo firmatario Anna Finocchiaro) lasciano intatta la violenza di alcuni articoli.

Non parliamo della cosiddetta “mediazione” di Rutelli, praticamente indistinguibile dal disegno di legge della maggioranza, e che non a caso è stata benevolmente accolta dall’on. Quagliariello.

Il Partito democratico aveva il suo progetto di legge da anni, e con tale programma andò alle elezioni che portarono al secondo governo Prodi: la legge firmata da Ignazio Marino. Ogni passo indietro rispetto a tale proposta sarebbe una rinuncia pura e semplice ai diritti elementari sanciti dalla Costituzione, dalla convenzione di Oviedo, dalle sentenze della Cassazione.

Abbiamo letto che il suo partito sarebbe comunque orientato a dare ai suoi parlamentari “libertà di coscienza” al momento del voto. Ci sembra che tale atteggiamento sia frutto di un fraintendimento molto grave.

Se venisse presentato un disegno di legge che stabilisce la religione cattolica come religione di Stato, proibisce il culto ai protestanti valdesi e obbliga gli ebrei a battezzare i propri figli, sarebbe pensabile – per un partito politico che prenda sul serio la Costituzione – lasciare i propri parlamentari liberi di “votare secondo coscienza”, a favore, contro, astenendosi? O non sarebbe un elementare dovere, vincolante, opporsi a una legge tanto liberticida?”.

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