
Da giorni le cronache politiche parlano di un possibile ricorso al voto di fiducia per accelerare l’approvazione del decreto legge “anticrisi”.
La questione di fiducia rappresenta un Giano bifronte della politica italiana.
Invocato spesso dalla maggioranza come strumento per sveltire le decisioni del Parlamento; considerato dall’opposizione come lesivo delle prerogative e dell’autonomia delle due Camere.
Si alternano le coalizioni che governano il nostro Paese ma il giudizio complessivo non cambia.
Ma che cosa è il voto di fiducia e come si è trasformato in uno strumento di governo?
Qualsiasi ragionamento deve partire dall’art. 94 della nostra Costituzione che stabilisce che il Governo deve avere, entro 10 giorni dalla sua formazione, la fiducia delle due Camere. Tale atto si sostanzia in una mozione (presentata e sottoscritta dai partiti che costituiscono la maggioranza parlamentare a sostegno del Governo) che deve essere votata per appello nominale.
Una mozione di sfiducia può essere presentata solo se firmata da un decimo dei componenti di ciascuna Camera e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Sembrerebbe dunque che il voto di fiducia sia strettamente collegato alla nascita (o alla dissoluzione) di un Governo o della sua maggioranza.
E in effetti è quasi sempre stato così fino agli anni ’80.
Se infatti andiamo a ritroso nella nostra storia parlamentare sono molto pochi i momenti in cui il Governo pone la c.d. “questione di fiducia” e cioè un voto su un atto parlamentare che mette in discussione la stessa esistenza della coalizione.
Non solo ma quasi sempre la questione di fiducia era stata posta su ordini del giorno, emendamenti, mozioni, risoluzioni.
Sono soltanto tre le occasioni in cui il Governo ha utilizzato questo strumento per sollecitare l’approvazione di un disegno di legge: la prima nel 1953 (la c.d. “legge truffa”), la seconda volta nel 1970 e la terza volta nel 1978, Presidente del Consiglio Francesco Cossiga . In due dei tre casi il Governo doveva fronteggiare l’ostruzionismo parlamentare delle forze di opposizione.
Ed è per questo che, nel tempo, gli stessi Regolamenti parlamentari si sono adattati a questa situazione disciplinando il ricorso alla questione di fiducia.
L’art. 116 del Regolamento Camera prevede il ricorso alla questione di fiducia sull’approvazione o reiezione di emendamenti, sul mantenimento di un articolo, su una mozione, su un ordine del giorno, su una risoluzione.
La votazione avviene per appello nominale (evitando così possibili defezioni nella maggioranza), non prima di ventiquattro ore dalla presentazione della stessa. Le dichiarazioni di voto sono fatte da un solo esponente per gruppo parlamentare mentre sono ammesse le dichiarazioni di voto di quei parlamentari che dissentono dal gruppo di appartenenza.
Si tratta così di uno strumento che consente di abbreviare (e di molto) i tempi di discussione.
Se la fiducia viene posta su articolo, gli emendamenti all’articolo stesso, possono venire illustrati ma non posti in votazione. Si vota l’articolo e, se approvato, gli emendamenti .
Da qui la prassi di creare dei veri e propri mostri dal punto di vista del drafting legislativo con la tendenza di scrivere emendamenti lunghissimi che sostituiscono decine di articoli di disegni di legge, su cui porre la questione di fiducia.
Ovviamente vi sono delle tematiche sulle quali la questione di fiducia non può essere posta:
- inchieste parlamentari,
- modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami,
- autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni,
- nomine, fatti personali,
- su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.
L’art. 161 del Senato prevede sostanzialmente gli stessi limiti della Camera dei Deputati. La differenza è che non vi è il termine delle 24 ore previsto per lo svolgimento della votazione.
Insomma da uno strumento da utilizzare “una tantum” a grimaldello per rinforzare l’azione di Governo e garantire tempi certi sull’approvazione di alcuni provvedimenti che considera di fondamentale importanza.
Bene ha fatto ieri il Presidente Fini a ricordare l’abuso della questione di fiducia non è certamente imputabile esclusivamente a questo Governo ma è una caratteristica che ha sempre accompagnato la nostra politica da oltre venti anni.
Tag: Costituzione, decreto anticrisi, Francesco Cossiga, Gianfranco Fini, governo, voto di fiducia




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