E’ stato assegnato ieri alla Commissione Affari Costituzionali il disegno di legge del Sen. Elio Lannutti sulla “Disciplina dell’attività di rappresentanza di interessi” con il quale s’intende regolamentare il lobbying in nome della “trasparenza e della partecipazione“.
Ricordiamo che il Senatore Lannutti, Presidente dell’Adusbef ed ex bancario, esperto di banche, assicurazioni e finanza, da anni è in prima linea nella lotta contro le truffe e gli scandali finanziari ed economici.
Chiamato in politica da Di Pietro per la legislatura corrente, pur facendo parte del Gruppo dell’Italia dei Valori non ha tessere di partito.
Vediamo di che si tratta.
Come chiarito nell’articolo 1 la finalità della proposta è quella di regolamentare i rapporti tra i rappresentanti di interessi particolari ed i decisori pubblici.
I primi vengono definiti all’articolo 2 come i soggetti che rappresentano interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici. Lo stesso articolo definisce inoltre gli altri destinatari della proposta: i rappresentanti di interessi particolari e i decisori pubblici, i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali, indicati con il termine «processi decisionali pubblici», nonché l’attività svolta dai rappresentanti di interessi particolari ( «attività di rappresentanza di interessi»).
Sono escluse dalla regolamentazione l’attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, dai partiti politici, nonché quella svolta, nell’ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa ed altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali (art 8).
L’articolo 3 istituisce presso il CNEL il registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, prevedendo l’obbligo di iscrizione a tale registro. Presupposto imprescindibile per l’iscrizione sarà il rispetto del Codice deontologico di condotta che verrà emanato dal CNEL oltre che il rispetto degli altri requisiti stabiliti all’articolo 4.
Ogni rappresentante di interessi particolari iscritto nel registro dovrà poi trasmettere al CNEL una relazione annuale sulla propria attività (art 5 ), mentre il CNEL è incaricato di verificare e monitorare l’attività di lobbying al fine di garantire il rispetto degli standard di correttezza. Il CNEL potrà, inoltre, chiedere ai lobbisti informazioni sulla loro attività e dovrà trasmettere al Parlamento un rapporto annuale su questa attività di verifica.
Il rappresentante di interessi particolari avrà, secondo la proposta, la facoltà di presentare ai decisori pubblici documenti, memorie scritte ed in generale qualsiasi altra comunicazione relativa all’interesse rappresentato, che dovranno essere resi accessibili a chiunque ne abbia interesse (articolo 6). Tra gli obblighi del decisore, invece, quello di rendere nota l’attività di rappresentanza di interessi svolta nei propri confronti - facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse degli atti amministrativi generali – e di rendere accessibili a chiunque ne abbia interesse i documenti e le comunicazioni presentate dai rappresentanti di interessi particolari. Il comma 2 dell’articolo 7 dispone, inoltre, l’obbligo del decisore pubblico che riscontri violazioni del codice deontologico di condotta di darne immediata comunicazione al CNEL.
Infine all’articolo 8 è previsto un sistema di sanzioni amministrative che assicurino il corretto adempimento degli obblighi del rappresentante di interessi particolari.
Tag: Elio Lannutti, interessi, Italia dei Valori, Lobbying, rappresentanza




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