La scorsa settimana il Senato ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza stradale. La particolarità sta nella modalità dell’ esame, non frequentissima. Infatti l’approvazione ha riguardato il testo proveniente dalla sede redigente della Commissione di merito.
In questo tipo di procedura, alla Commissione Competente per materia (Commissione Lavori pubblici in questo caso) spetta la definitiva redazione degli articoli del progetto di legge, mentre al’Assemblea del Senato è riservato di procedere al solo voto finale sull’intero provvedimento. Alla Camera, l’Assemblea vota anche i singoli articoli, senza emendamenti da poter inserire.
Come previsto dall’articolo 36 del Regolamento del Senato, una volta che il provvedimento è stato assegnato in sede redigente, entro otto giorni dalla comunicazione dell’assegnazione, otto Senatori possono chiedere che l’esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informatori a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo.
Si tratta di un ibrido, rispetto alla sede di classica utilizzazione (sede referente) e all’altra sede speciale, quella deliberante (o legislativa). In particolare, rispetto a quest’ultima è meno usuale, proprio in considerazione del voto in Assemblea che ritarda il procedimento agevolato.
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