Lunedì 2 marzo presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, Fabio Bistoncini, Fondatore e Amministratore Delegato di FB&Associati è intervenuto in audizione in merito all’esame delle proposte di legge recanti disciplina dell’attività di rappresentanza di interessi (C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri).
Le proposte di legge in esame individuano la disciplina dell’attività di relazione per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche svolta nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni.
In tema di disciplina del lobbying, infatti, il caso italiano si caratterizza per l’assenza di un quadro normativo organico. Ad oggi i rapporti tra rappresentanti di interessi e decisori nell’ambito del processo di formazione delle decisioni pubbliche che disciplinano la vita di cittadini, imprese, pubblica amministrazione (si traducano esse in leggi, regolamenti, decreti, ecc.) non sono regolati in via esplicita.
Ciò ricade negativamente sulla trasparenza del policy–making, nonché sulla qualità delle policies così adottate, oltre a motivare un’accezione negativa dello stesso “lobbying”, attività che, posta in essere esclusivamente da “forti gruppi di potere”, tramerebbe nell’ombra per influenzare politici e funzionari pubblici.
FB&Associati da sempre è favorevole ad una regolamentazione della professione che garantisca la trasparenza del processo di influenza mantenendo al tempo stesso l’autonomia dei professionisti.
Di seguito le 10 proposte per la regolamentazione del lobbying secondo FB & Associati:
- Garantire la trasparenza dei processi decisionali, attraverso la pubblicazione dei resoconti dei lavori degli organi decisionali a livello centrale e regionale.
- Definire puntualmente il concetto di “rappresentanza d’interessi”, ricomprendendo tutti gli interessi, sia diffusi che particolari. Debbono ricadere nell’ambito della rappresentanza di interessi particolari l’attività professionale svolta da: referenti aziendali, consulenti esterni, rappresentanti di associazioni di categoria, ONLUS, albi e ordini professionali, sindacati, ecc., ad esclusione dell’attività svolta da enti pubblici – nonché dai partiti politici – e di quella svolta da esponenti sindacali e imprenditoriali, nell’ambito dei soli processi decisionali che si concludano mediante protocolli d’intesa ed altri strumenti di concertazione.
- Applicare la normativa in materia di rappresentanza di interessi al più ampio contesto politico istituzionale possibile (non solo al Governo ma anche – mediante apposita normativa quadro e previo coinvolgimento delle Regioni in Conferenza S.R. – alle Assemblee legislative nazionali e regionali, nonché ai vertici delle autorità indipendenti nell’esercizio dell’attività di regolazione).
- Prevedere la registrazione dei professionisti delle relazioni istituzionali con requisiti chiari d’iscrizione, vincolata alla sottoscrizione di un codice deontologico unico a livello nazionale.
- Istituire un Registro unico oppure garantire l’interoperabilità dei registri dei rappresentanti di interessi, istituiti presso tutti gli organi decisionali sia a livello nazionale che regionale, mediante una base dati unica nazionale istituita in una normativa quadro.
- Delineare, per i soggetti registrati, un sistema di “reporting” che coniughi le esigenze di trasparenza con le prerogative di riservatezza, evitando altresì appesantimenti burocratici per gli operatori del settore.
- Contemplare, per i soggetti registrati, un sistema bilanciato di diritti di accesso ai luoghi della decisione pubblica ed alla documentazione, tutelato in modo inequivocabile, nonché il diritto ad essere ascoltati dall’organo decisionale, nell’ambito dell’istruttoria legislativa relativa a provvedimenti che incidono su interessi da loro rappresentati.
- Prevedere l’obbligo in capo al decisore pubblico di rendere esplicite nella relazione ai provvedimenti legislativi l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la verifica dell’impatto regolatorio (VIR) quali supporti tecnici alle decisioni dell’organo politico e consistenti in una analisi ex ante ed ex post degli effetti di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, specificando altresì i soggetti ascoltati nell’ambito della redazione degli atti, anche al fine di evitare ogni possibile situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi.
- Prevedere un sistema di sanzioni, per tutti i soggetti coinvolti nel processo decisionale, che permetta la reale efficacia delle disposizioni normative, garantendo altresì il pieno diritto al contraddittorio nell’ambito delle procedure di erogazione delle suddette sanzioni.
- Disciplinare il tassativo divieto di revolving doors, escludendo che soggetti che abbiano ricoperto cariche elettive o decisionali di vertice possano iscriversi ai registri dei rappresentanti di interessi nei due anni successivi al termine del mandato.
Le 10 chiavi per la regolamentazione del lobbying secondo FB&Associati